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Sez. 5, Sentenza n. 1400 del 19/03/1997 Cc. (dep. 07/06/1997) Rv. 208068 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Applicazione solo al difensore dell'imputato nel procedimento in cui gli atti di indagini vengono compiuti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208068-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE

Le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non sono limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell'ufficio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili; dette garanzie, infatti, sono collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all'atto di indagine e non al fatto che l'attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)