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Sez. 6, Sentenza n. 10880 del 29/09/1995 Ud. (dep. 03/11/1995) Rv. 203187 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Operata prima del deposito della sentenza - Validità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203187-01

Impugnazioni - Rinuncia

La rinuncia all'impugnazione formulata prima del deposito della sentenza non può considerarsi valida. Invero nel processo penale in tema di impugnazioni non è contemplato l'istituto della acquiescenza ma è solamente prevista la "rinuncia" alla impugnazione e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, poiché prima del deposito della sentenza la impugnazione non è neppure materialmente possibile la rinuncia alla stessa non può validamente operarsi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)