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Sez. 6, Ordinanza n. 3775 del 27/11/1998 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214758 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Da parte dell'imputato - Anteriore al deposito della sentenza - Invalidità - Successiva impugnazione proposta dall'imputato o dal suo difensore - Efficacia.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214758-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

Per la validità dell'acquiescenza ("sub specie" della rinuncia preventiva all'impugnazione) è necessario che sia già sorto il diritto di impugnazione: pertanto, la rinuncia all'impugnazione formulata dall'imputato prima del deposito della sentenza, cioè prima dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare, è invalida, con la conseguenza che non può precludere una successiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)