Sez. 6, Sentenza n. 8285 del 03/05/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 205927 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia dell'imputato - Successiva impugnazione presentata dal difensore - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione fatta dall'imputato prima del deposito della sentenza non influisce sulla dichiarazione presentata nei termini dal difensore poiché può validamente rinunciarsi solo all'impugnazione già presentata, cioè a un diritto già esercitato. All'impugnazione del difensore l'imputato può rinunciare solo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 571 comma quarto cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)