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Sez. 6, Sentenza n. 8285 del 03/05/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 205927 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia dell'imputato - Successiva impugnazione presentata dal difensore - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205927-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione fatta dall'imputato prima del deposito della sentenza non influisce sulla dichiarazione presentata nei termini dal difensore poiché può validamente rinunciarsi solo all'impugnazione già presentata, cioè a un diritto già esercitato. All'impugnazione del difensore l'imputato può rinunciare solo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 571 comma quarto cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)