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Sez. 2, Sentenza n. 1777 del 11/06/1971 (Rv. 352275 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA - MODALITA - INDICAZIONE DEI SINTOMI - SUFFICIENZA - MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352275-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA - MODALITA - INDICAZIONE DEI SINTOMI - SUFFICIENZA - MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*

In tema di assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'Onere di denunciare in Sede amministrativa i sintomi, e non specificamente la malattia da cui e affetto. Qualora tali sintomi siano rivelatori di una infermita accertabile con gli opportuni mezzi di indagine diagnostica, non puo farsi carico all'assicurato del mancato accertamento in Sede amministrativa della malattia che, dai sintomi, l' istituto aveva la possibilita di accertare e controllare, nella esatta esistenza e gravita, stabilendone le cause ed il grado invalidante. (Conf 2982'69, mass n 342866' 2581'69, mass n 342173' 1233'69, mass n (339852).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)