Sez. 1, Sentenza n. 11664 del 08/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156519 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELLE MISURE - CRITERI.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - MISURE SOSTITUTIVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELLE MISURE - CRITERI.*
La valutazione concernente la sussistenza dei presupposti per l'eventuale adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la Determinazione della pena, dai quali va tratto anche il giudizio prognostico positivo, cui la legge subordina la possibilità stessa della sostituzione. (Conf mass n 154803; (Conf mass n 153360, con la precisazione che solo nell'ulteriore valutazione concernente la scelta, tra le misure tassativamente previste, di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato, la legge di riforma ha svincolato il giudice dai criteri tradizionali, ma gli ha imposto un più rigoroso Obbligo di motivazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)