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Sez. 5, Sentenza n. 10494 del 22/10/1997 Ud. (dep. 20/11/1997) Rv. 209024 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Diniego - Prognosi sfavorevole nonostante l'incensuratezza dell'imputato - Indicazione di elementi di segno contrario idonei a neutralizzare l'elemento positivo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209024-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. pen., essendo sotto tale profilo insufficiente l'incensuratezza dell'imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual'è quello dell'assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)