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Sez. 3, Sentenza n. 30562 del 19/03/2014 Ud. (dep. 11/07/2014) Rv. 260136 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Elementi ex art. 133 cod. pen. - Valutazione integrale - Obbligo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260136-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.(Fattispecie in cui, in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e di detenzione e spaccio di stupefacenti all'interno di night-club, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non concedibilità del beneficio che, non considerando i rilievi difensivi circa la recente buona condotta mantenuta dagli imputati e l'avvenuta chiusura del locale, aveva valorizzato come elemento incompatibile l'immediata ripresa dell'attività criminosa da parte degli imputati, dopo una precedente sentenza di condanna per gli stessi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)