Sez. 2, Sentenza n. 6444 del 29/10/1983 (Rv. 431181 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della prova per presunzioni non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica e necessaria conseguenza del fatto noto, ma basta che l'esistenza del fatto ignoto possa desumersi dal fatto noto secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza e tale valutazione, tipicamente di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1772/82, mass n 419626; (Conf 552/82, mass n 418267; (Conf 5713/79, mass n 402317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)