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Sez. 3, Sentenza n. 3798 del 03/06/1983 (Rv. 428711 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - RINUNCIA ALLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - FORME INEQUIVOCHE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428711-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - RINUNCIA ALLA RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - FORME INEQUIVOCHE - NECESSITÀ.*

In tema di risarcimento per fatto illecito, una volontà del creditore incompatibile con l'intento di giovarsi dell'adeguamento della liquidazione monetaria del danno alla sopravvenuta svalutazione, quale circostanza preclusiva a che il giudice del merito eserciti il potere-dovere di correlare detta liquidazione ai valori monetari in atto al momento della decisione, configura una rinuncia alla piena reintegrazione del pregiudizio subito, e, pertanto, ove non sia espressa, può essere ravvisata solo in un comportamento che evidenzi inequivocamente la rinuncia stessa. (V 900/82, mass n 418752; (V 132/82, mass n 417825; (V 6673/81, mass n 417539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)