Sez. 3, Sentenza n. 900 del 13/02/1982 (Rv. 418752 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO, ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO, ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della rilevabilità anche d'ufficio ed in Sede di gravame della svalutazione monetaria sopravvenuta, avendo la relativa obbligazione natura di debito di valore, va coordinato con le regole sulla impugnazione e sulla formazione del giudicato interno, e, pertanto, resta inoperante quando il giudice di primo grado abbia espressamente pronunciato in senso negativo sulla richiesta di rivalutazione del danno liquidato, ed il danneggiato, a fronte dell'impugnazione proposta dal debitore, abbia mancato di investire con appello incidentale detta pronuncia a lui sfavorevole. Peraltro, poiché tale appello incidentale non abbisogna di formule solenni, ma solo della inequivoca volontà della parte di sottoporre al giudice di secondo grado il riesame di una domanda disattesa dal primo giudice, la riforma della pronuncia medesima deve ritenersi consentita quando, dal complesso delle conclusioni contenute nella comparsa di Costituzione in appello di detto danneggiato, emerga chiaramente l'istanza di conseguire la rivalutazione negata dal primo giudice, ancorché in via aggiuntiva o limitativa rispetto alla richiesta di mera conferma della sentenza impugnata. (V 4903/80, mass n 408740; (V 3405/80, mass n 407224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)