Sez. 3, Sentenza n. 132 del 12/01/1982 (Rv. 417825 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO ANCHE IN SEDE D'APPELLO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO ANCHE IN SEDE D'APPELLO.*
Poiché l'Obbligo di risarcire il danno derivante dall'inadempimento contrattuale, tendendo a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuto l'evento dannoso, costituisce debito di valore e non di valuta, nella quantificazione monetaria della misura del risarcimento il giudice d'appello deve tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. (Conf 6567/80, mass n 410358; (Conf 2091/77, mass n 385818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)