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Sez. L, Sentenza n. 2995 del 06/08/1975 (Rv. 377091 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - FACOLTA - SUSSISTENZA - DEROGA CONVENZIONALE - CONFIGURABILITA - ESPRESSA STATUIZIONE DI UN TERMINE FINALE - CONSEGUENZE - FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377091-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - FACOLTA - SUSSISTENZA - DEROGA CONVENZIONALE - CONFIGURABILITA - ESPRESSA STATUIZIONE DI UN TERMINE FINALE - CONSEGUENZE - FACOLTA DI RECESSO - ESCLUSIONE.*

Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, consulenza giuridica ed amministrativa in favore dell'Inail), la facolta, conferita al cliente dall'art 2237 primo comma cod civ, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il solo Obbligo di corrispondere al professionista il compenso per l'attivita svolta e di rimborsargli le spese sostenute, e suscettibile di deroga convenzionale, riferendosi ad un elemento naturale, ma non essenziale del contratto; tale facolta, pertanto, viene meno quando le parti abbiano espressamente stabilito un termine finale, dando vita ad un rapporto di durata. (contra 1667/73, mass n 364564).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)