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Sez. L, Sentenza n. 9701 del 06/11/1996 (Rv. 500378 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Disciplina legale - Inderogabilità - Esclusione - Apposizione di un termine al rapporto - Esclusione della facoltà di recesso "ad nutum" - Configurabilità - Patto espresso - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa di un avvocato con un gruppo assicurativo.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500378-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE

La disciplina del recesso del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, dettata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ. non ha carattere inderogabile - la deroga potendo essere resa necessaria dalle particolari esigenze delle parti - e l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa basta ad integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso, e comporta l'esclusione della facoltà di recesso "ad nutum". (Fattispecie relativa ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa di un avvocato con le società di un gruppo assicurativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)