Sez. L, Sentenza n. 3325 del 07/10/1976 (Rv. 382119 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - PREFISSIONE D'UN TERMINE FINALE ALLA DURATA DEL CONTRATTO - FACOLTA DI RECESSO - ESERCITABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RECESSO PRIMA DEL TERMINE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE - PREFISSIONE D'UN TERMINE FINALE ALLA DURATA DEL CONTRATTO - FACOLTA DI RECESSO - ESERCITABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RECESSO PRIMA DEL TERMINE - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
Qualora le parti appongano un termine finale alla durata del contratto di prestazione d'opera intellettuale, nessuna di loro puo avvalersi della facolta di recesso di cui all'art 2237 cod civ, salvo che esse abbiano pattuito il contrario o che la natura del contratto stesso renda sempre possibile il recesso, in considerazione di norme imperative, o di ordine pubblico o di buon costume. Il recesso operato nonostante l'apposizione del termine integra un inadempimento. (Conf 2995/75, mass n 377091; (contra 947/74, mass n 368858; (contra 1667/73, mass n 364565; (contra 10/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)