Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 09/06/1973 (Rv. 364564 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - APPOSIZIONE D'UN TERMINE DI DURATA AL RAPPORTO - RECESSO - COMPATIBILITA - CONSULENZA AZIENDALE CONTINUATA - CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER RECESSO DEL CLIENTE - COMPENSO ULTERIORE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - APPOSIZIONE D'UN TERMINE DI DURATA AL RAPPORTO - RECESSO - COMPATIBILITA - CONSULENZA AZIENDALE CONTINUATA - CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER RECESSO DEL CLIENTE - COMPENSO ULTERIORE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
L'apposizione di un termine di durata al rapporto di prestazione d'opera intellettuale, non preclude al cliente l'Esercizio del recesso, valendo solo ad indicare la durata massima del rapporto. Pertanto anche nel caso di consulenza aziendale continuata, con onorario preconcordato globale oppure a tempo prestabilito, non e dovuto il compenso al professionista dal momento in cui le prestazioni di quest'ultimo siano venute a cessare per recesso del cliente. (V 1736/68, mass n 333605).*
Riferimenti normativi: Legge 08/04/1958 num. 520 art. 52, Legge 08/04/1958 num. 520 art. 17, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)