Sez. L, Sentenza n. 21032 del 28/09/2006 (Rv. 592177 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Tempestività della contestazione - Pendenza di procedimento penale - Sospensione cautelare del pubblico dipendente - Differimento della contestazione disciplinare in relazione alla pendenza del procedimento penale - Legittimità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
Con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti trova specifica applicazione, in generale, il requisito della tempestività della contestazione previsto dall'art. 55, comma quinto, del d.lgs. n. 165 del 2001; tuttavia, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, occorre precisare che, qualora sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del predetto requisito della tempestività, la definitiva contestazione può essere differita all'esito dello stesso procedimento penale. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato l'impugnata sentenza, ribadendo la correttezza del comportamento della P.A. che aveva preferito attendere l'esito del giudizio penale di appello nei confronti di un ufficiale giudiziario imputato per reati connessi all'esercizio delle sue funzioni prima di procedere all'esercizio nei suoi confronti del potere di contestazione in sede disciplinare, sia a causa delle vicende relative alla sospensione cautelare, sia per la mancanza di lesione del diritto di difesa e la non contrarietà del comportamento stesso al precetto della buona fede, senza, peraltro, trascurare la circostanza assorbente che, nell'ipotesi dedotta in giudizio, avrebbe dovuto trovare applicazione l'antecedente normativa che consentiva, comunque, di differire la contestazione disciplinare all'esito del procedimento penale, cosicché, in nessun caso, poteva dirsi prospettabile l'intempestività della contestazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)