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Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 30/03/1981 (Rv. 412514 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - DIFETTO DI TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE - CAUSA ESTINTIVA DELLA PRETESA PUNITIVA AMMINISTRATIVA DELLO STATO - CONFIGURABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412514-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - DIFETTO DI TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE - CAUSA ESTINTIVA DELLA PRETESA PUNITIVA AMMINISTRATIVA DELLO STATO - CONFIGURABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il difetto di tempestiva notificazione del verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice stradale, per il caso di Mancanza di contestazione personale, integra, nel sistema sanzionatorio introdotto dalla legge 3 maggio 1967 n 317 una causa estintiva della pretesa punitiva amministrativa dello stato costituente un vizio del provvedimento prefettizio, irrogativo della sanzione pecuniaria per tale infrazione, che attiene al merito della pretesa punitiva della amministrazione, e che, pertanto, non puo essere rilevato d'ufficio, ove l'interessato abbia omesso di farlo valere con espresso motivo dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)