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Sez. U, Sentenza n. 2883 del 11/05/1984 (Rv. 434936 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA IN MATERIA CONTRATTUALE SOGGETTA ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DI DETTA CONVENZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE STRANIERO ALL'OBBLIGO DI CONSEGNARE LA MERCE ALLA "FRONTIERA ITALIANA" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434936-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA IN MATERIA CONTRATTUALE SOGGETTA ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DI DETTA CONVENZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE STRANIERO ALL'OBBLIGO DI CONSEGNARE LA MERCE ALLA "FRONTIERA ITALIANA" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

Con riguardo a controversia in materia contrattuale soggetta alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale (resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804), il criterio di collegamento previsto dall'art. 5 n. 1 della convenzione medesima, con riferimento al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, al fine della giurisdizione del giudice di tale luogo, va riscontrato sulla base dell'obbligazione corrispondente al diritto sul quale S'impernia la Azione. Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di merce e di risarcimento del danno, per inadempimento del venditore straniero all'Obbligo di consegnare la merce alla "frontiera italiana", spetta alla cognizione del giudice italiano, in forza del suddetto criterio di collegamento, qualora emerga che le parti, con l'indicato patto sul luogo della consegna, abbiano inteso riferirsi al versante del confine facente parte del territorio italiano. (V 2499/82, mass n 420372; (V 946/81, mass n 411467; (V 2016/79, mass n 398416).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)