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Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 (Rv. 585920 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585920-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la "causa petendi" della relativa domanda.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)