Sez. 1, Sentenza n. 15333 del 21/07/2005 (Rv. 582976 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità del provvedimento opposto o del procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato la sanzione amministrativa inflitta per violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada in quanto nel verbale di contestazione non erano state riportate le dichiarazioni del trasgressore, rilevando che tale vizio, non dedotto dall'opponente, non comporta la mancanza dei requisiti indispensabili perché l'atto, redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, possa avere la sua efficacia tipica).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)