Sez. L, Sentenza n. 1173 del 19/01/2007 (Rv. 594157 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, qualora il motivo riconducibile alla tardiva contestazione dell'illecito (per il superamento del termine generale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689 del 1981) non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opposizione e sia stato dedotto - come nella specie - soltanto in sede di discussione, lo stesso, configurando un'eccezione in senso proprio, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice (come, invece, avvenuto nella fattispecie, con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza oggetto di ricorso).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)