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Sez. L, Sentenza n. 10381 del 30/07/2001 (Rv. 548605 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno - Incompatibilità con altre prestazioni a carattere diretto ex art. 3 legge 407 del 1990 - Portata - Diritto di opzione da parte dell'interessato per il trattamento economico più favorevole - Sussistenza - Diritto di opzione fra prestazioni diverse - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548605-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

In tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)