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Sez. L, Sentenza n. 14760 del 30/12/1999 (Rv. 532657 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 - Requisito sanitario e requisito contributivo - Unici requisiti necessari per il riconoscimento del relativo diritto - Percezione da parte dell'inabile di redditi da lavoro - Condizione ostativa all'erogabilità della prestazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532657-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Dal complesso delle disposizioni dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 si desume che la situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l'erogabilità della prestazione. Ne consegue che in caso di accertamento sia della sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto sia della percezione da parte dell'inabile di compensi per attività lavorativa deve emettersi una sentenza con la quale, pur affermandosi la sussistenza del diritto alla pensione, deve negarsi in concreto l'obbligo dell'ente previdenziale alla sua erogazione data la presenza della condizione che osta alla concessione del relativo trattamento economico.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)