Sez. L, Sentenza n. 3143 del 05/03/2002 (Rv. 552815 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Condizioni ulteriori rispetto alla invalidità totale - Impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Incompatibilità con analoghe prestazioni ex art. 1 legge n. 508 del 1988 - Ambito applicativo - Indennità da inabilità permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro corrisposta dallo Stato francese - Identità della patologia - Incompatibilità tra le due prestazioni - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Poiché il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento presuppone, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga a quella corrisposta (nella specie, dallo Stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 21 novembre 1988, n. 508.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 118 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)