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Sez. L, Ordinanza n. 21634 del 09/10/2006 (Rv. 592400 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Domande di accertamento della nullità, invalidità, inefficacia, degli atti di cessione del ramo di azienda, e di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con una delle società convenute, per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti di lavoro, con relativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del Tribunale fallimentare sulla prima domanda e competenza del Giudice del lavoro sulla seconda - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592400-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande con contenuto di condanna, comprese quelle di accertamento e condanna. Devono, però, ritenersi collegate alla procedura non soltanto le controversie che derivano direttamente dalla stessa e si basano su di essa, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori. La domanda relativa all'accertamento della nullità o della simulazione delle cessioni di azienda non può non ricadere nella cognizione del giudice fallimentare perché il suo accoglimento è destinato a produrre effetti di giudicato nei confronti di tutte le parti e a ripercuotersi sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale o di separate procedure concorsuali. (Nella specie, la S.C., regolando la competenza, ha affermato la competenza del Tribunale fallimentare di Milano con riferimento alla domanda di accertamento della nullità, invalidità, inefficacia, degli atti successivi di cessione del ramo di azienda, e la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma in relazione alla domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con una delle società convenute, per effetto della nullità o della simulazione dei rapporti di lavoro, con relativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)