Sez. L, Sentenza n. 13877 del 23/07/2004 (Rv. 574929 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Domande dei lavoratori dipendenti da società sottoposta ad amministrazione straordinaria - Giudice competente - Individuazione - Azioni di accertamento e costitutive - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza - Azioni di condanna - Temporanea improponibilità o improseguibilità sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - Conseguenze - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a amministrazione straordinaria deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro. Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde nella procedura considerata (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) non opera - a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento - la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare. Nè per una diversa conclusione rilevano il mancato richiamo all'art. 24 legge fall. o la natura del credito di massa azionato, atteso che nelle suddette procedure concorsuali la previsione di una fase in cui gli organi della procedura devono effettuare gli accertamenti sui crediti rende superfluo il richiamo alla competenza del tribunale fallimentare, e che i crediti di massa, benché soddisfatti in prededuzione e con una specifica regolamentazione degli interessi, non si distinguono dagli altri crediti concorsuali, finendo per incidere sullo stesso patrimonio su cui concorrono tutti i creditori. (Fattispecie, alla quale "ratione temporis" non era applicabile il d.lgs. n. 270 del 1999, relativa a domanda di un lavoratore tesa ad impugnare la sospensione del riconoscimento di un superminimo adottata dai commissari per eccessiva onerosità; la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto la proponibilità della domanda, accogliendola).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)