Sez. L, Sentenza n. 19271 del 20/08/2013 (Rv. 628412 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Domande dei lavoratori dipendenti da società sottoposta ad amministrazione straordinaria - Giudice competente - Individuazione - Azioni di accertamento e costitutive - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza - Azioni di condanna - Temporanea improponibilità o improseguibilità sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)