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Sez. L, Ordinanza n. 15964 del 18/07/2007 (Rv. 598744 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE | Società datrice di lavoro sottoposta ad amministrazione straordinaria - Crediti di lavoro - Relativa controversie - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598744-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE

In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, in base al disposto dell'art. 13 della legge n.270 del 1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza; né sussistono ragioni, testuali o sistematiche, che consentano di desumere, in via di interpretazione, una diversa disciplina applicabile ai crediti di lavoro o a quelli agli stessi assimilabili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)