Sez. 3, Sentenza n. 113 del 11/01/1982 (Rv. 417797 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI DI SFRATTO - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI DI SFRATTO - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE.*
L'eccezione alla sospensione dei termini processuali stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, essendo di stretta interpretazione, va riferita esclusivamente al procedimento di "sfratto", il quale è urgente per sua natura, senza che possa essere applicata al giudizio concernente la cessazione della proroga legale per necessità del locatore, instaurato nelle forme ordinarie. (Conf 286/81, mass n 410713; (Conf 4010/80, mass n 407919; (Conf 325/68, mass n 331268).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)