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Sez. 1, Sentenza n. 7329 del 12/07/1999 (Rv. 528517 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Nel caso di concorso con coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità - Diritto autonomo ad una quota della pensione di reversibilità - Criterio di determinazione della durata del matrimonio - Natura esclusiva ed assorbente del criterio - Configurabilità - Conseguenze - Durata del matrimonio - Nozione - Durata legale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528517-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In tema di ripartizione tra ex coniugi della pensione di reversibilità, la durata del rapporto matrimoniale di cui all'art.9 legge 898/1970, non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo e pertanto non possono assumere rilevanza in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancor prima della pronuncia di divorzio e in favore del coniuge superstite l'eventuale periodo di convivenza "more uxorio" con il coniuge deceduto che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)