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Sez. 1, Sentenza n. 5926 del 13/06/1998 (Rv. 516455 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite avente diritto autonomo al trattamento di riversibilità - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Criterio della durata legale del matrimonio - Efficacia esclusiva - Criteri sussidiari - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516455-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In applicazione del disposto di cui all'art. 9, commi secondo e terzo della legge n. 898 del 1970, se, al soggetto titolare di un diritto a pensione, sopravvivano, al tempo stesso, l'ex - coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed il nuovo coniuge avente i requisiti per l'attribuzione della pensione di reversibilità, ad entrambi i coniugi va riconosciuto pari ed autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al "coniuge sopravvissuto", e la concreta ripartizione di tale trattamento va compiuta con riguardo esclusivo al criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni (in rigorosa proporzione con i relativi periodi), restando così preclusa l'adozione di qualsiasi altro, sia pur concorrente, criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o correzione equitativa del risultato così ottenuto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)