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Sez. 2, Sentenza n. 21631 del 06/10/2006 (Rv. 593025 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Enti locali - Competenza degli organi di governo - Limiti - Attribuzione ex articolo 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai dirigenti - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593025-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile nella specie), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'articolo 107 del d.lgs. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.114 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'articolo 22 dell'ora menzionato testo normativo, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma primo, che i poteri di indirizzo e di controllo politico -amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma secondo, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale. (Nella fattispecie, relativa alla abusiva occupazione di suolo pubblico da parte di commerciante ambulante sul territorio del Comune di Venezia, con la conseguente violazione dell'articolo 4 della legge regione Veneto 6 aprile 2001 n.10, la S.C. ha affermato che correttamente l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa dal comandante della polizia municipale, quale dirigente superiore del servizio, preposto anche al controllo dell'osservanza della disciplina sul commercio e nel quadro della specifica attribuzione di poteri prevista dall'articolo 17, lett. h) dello Statuto del Comune di Venezia e ha pertanto cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 06/04/2001 num. 10 art. 3, Legge Reg. Veneto 06/04/2001 num. 10 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 22, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)