diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8560 del 08/04/2009 (Rv. 607831 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Enti locali - Competenza ad irrogare le sanzioni amministrative - Dirigenti degli enti locali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607831-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

A norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione, con cui si contestava il ritardo nella comunicazione della cessazione di un'attività commerciale, sottoscritta dal dirigente del servizio tributi di un Comune anziché del Sindaco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)