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Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 04/06/2014 (Rv. 631498 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Crediti assistiti da privilegio - Interessi maturati in epoca successiva al decreto che ha disposto la liquidazione - Estensione del privilegio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631498-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, n. 162, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, legge fall. (nella testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)