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Sez. 2, Sentenza n. 1261 del 07/02/1987 (Rv. 450774 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - FIGLI NATURALI - FIGLI ADULTERINI - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE NATURALE APERTASI PRECEDENTEMENTE - PREGRESSA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450774-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - FIGLI NATURALI - FIGLI ADULTERINI - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO NATURALE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE NATURALE APERTASI PRECEDENTEMENTE - PREGRESSA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IRRILEVANZA.*

Il figlio adulterino, che abbia ottenuto lo status di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo la data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ed in forza dell'operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232 della citata legge), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data, senza che possa a lui apporsi l'eventuale pregressa decorrenza del termine fissato per l'accettazione dell'eredità (art. 480 cod. civ.), dato che il diritto stesso viene conseguito solo con la predetta riforma. Tale principio discende dal carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità, la quale, al pari del riconoscimento, fa risalire i suoi effetti giuridici al momento della nascita, con l'ulteriore conseguenza che l'art. 230 terzo comma della citata legge, il quale prevede, nel disporre la sanatoria del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa. La validità del riconoscimento stesso anche agli effetti di successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, con la triplice eccezione di un diverso giudicato od accordo fra le parti, o del decorso di tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni ereditarie, va inteso come norma introduttiva di limitazioni all'indicata retroattività, e quindi riguardante il solo caso del riconoscimento e non estensibile a quello della dichiarazione giudiziale (nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione, mancando la possibilità di un precedente Esercizio di diritti correlati ad uno status non ancora attribuito). (V 543/86, mass n 444139; (V 3709/84, mass n 435696; (V 731/82, mass n 418542; (V 2782/78, mass n 392204; (Conf 4173/85, mass n 441579; (contra 1584/81, mass n 412245).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)