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Sez. 2, Sentenza n. 543 del 27/01/1986 (Rv. 444139 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI - IN GENERE - ART. 230 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - DEROGA AL PRINCIPIO SECONDO CUI I DIRITTI SUCCESSIVI SONO REGOLATI DALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444139-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI - IN GENERE - ART. 230 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - DEROGA AL PRINCIPIO SECONDO CUI I DIRITTI SUCCESSIVI SONO REGOLATI DALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui i diritti successori sono regolati dalla legge in vigore al momento dell'apertura della successione, non è stato derogato dalla norma dell'art. 230 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (legge di riforma del diritto di famiglia), in quanto questo si limita a stabilire che il riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della legge stessa, vale anche agli effetti delle successioni aperte anteriormente a tale data, senza nulla disporre in ordine ai diritti successori spettanti ai figli invalidamente riconosciuti. (V 4173/85, mass n 441679; (V 3709/84, mass n 435696; (V 1584/81, mass n 421245).*

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)