Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 26/06/1984 (Rv. 435696 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ NATURALE, OTTENUTA DOPO IL 20 SETTEMBRE 1975 DA UN FIGLIO ADULTERINO CONCEPITO O NATO PRIMA DI DETTA DATA - DIRITTI SUCCESSORI - PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE APERTASI PRIMA DEL 20 SETTEMBRE 1975 - CRITERI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ NATURALE, OTTENUTA DOPO IL 20 SETTEMBRE 1975 DA UN FIGLIO ADULTERINO CONCEPITO O NATO PRIMA DI DETTA DATA - DIRITTI SUCCESSORI - PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIONE DEL GENITORE APERTASI PRIMA DEL 20 SETTEMBRE 1975 - CRITERI.*
La dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o NATO prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ. del 1942 (e 752 cod. civ. del 1865), in quanto la attribuzione anteriore di tale legato "ex lege" non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art. 230, comma terzo, legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica né alle ipotesi del primo comma, né a quelle dell'art. 232 della stessa legge. (contra 1584/81, mass n 421245).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Civ. art. 594, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)