Sez. L, Sentenza n. 424 del 13/01/2001 (Rv. 543109 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine di venti giorni ex art. 641 cod. proc. civ. - Aumento a quaranta giorni ex art. 8 D.L. n. 238 del 1995 - Decreti ingiuntivi notificati in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto legge - Applicabilità del nuovo termine - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'aumento del termine ex art. 641 cod. proc. civ. da venti a quaranta giorni, disposto dall'art. 8 decreto legge 21 giugno 1995 n. 238 (disposizione reiterata dal D.L. 9 agosto 1995 n. 347 e quindi dal D.L. 21 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995 n. 534), non può trovare applicazione per i decreti ingiuntivi notificati in epoca precedente all'entrata in vigore del predetto decreto legge; il termine in questione, infatti, deve essere inquadrato nel complesso della procedura monitoria, la quale non solo prevede un termine per l'opposizione, ma anche che di esso il giudice faccia espresso avvertimento al debitore ingiunto, sicché quel termine, una volta che sia stato indicato dal giudice secondo la normativa vigente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e sia stato portato a conoscenza del debitore, con la notifica dell'ingiunzione, nella vigenza della stessa norma, resta insensibile allo "jus superveniens" che lo modifichi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 8, Decreto Legge 21/10/1995 num. 432 art. 8 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)