Sez. 2, Sentenza n. 5235 del 21/04/2000 (Rv. 535920 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine di venti giorni ex art. 641 - Aumento a quaranta giorni ex D.L. 238 del 1995 - Applicazione del nuovo termine ai decreti notificati oltre la data di entrata in vigore del detto decreto legge - Legittimità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la modifica del termine per proporre detta opposizione - da venti a quaranta giorni, così come disposto dall'art. 8 D.L. 238 del 1995, modificativo "in parte qua" dell'art. 641 cod. proc. civ. - deve ritenersi applicabile (trattandosi di "ius superveniens" processuale di immediata applicazione) ai decreti notificati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.L. citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)