Sez. 2, Sentenza n. 1148 del 27/01/2003 (Rv. 559998 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine per la notifica del decreto - Aumento a quaranta giorni dettato dal D.L. n. 238 del 1995 - Applicabilità ai decreti non ancora notificati al momento della entrata in vigore del decreto.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'aumento del termine per la notifica contenuto nell'art. 641 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 8 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 (disposizione reiterata dal D.L. 9 agosto 1995, n. 347 e quindi dal D.L. 21 ottobre 1995, n.432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n.534) deve ritenersi applicabile ai decreti ingiuntivi notificati in epoca successiva alla entrata in vigore del D.L. citato (22 giugno 1995), trattandosi di "ius superveniens" processuale di immediata applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)