Sez. L, Sentenza n. 4421 del 26/07/1984 (Rv. 436316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTATA RESPONSABILITÀ PENALE DEL LAVORATORE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO DI DIRITTO, PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA, EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970, IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ACCERTATA RESPONSABILITÀ PENALE DEL LAVORATORE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO DI DIRITTO, PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA, EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970, IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE.*
Il fatto penalmente rilevante commesso dal lavoratore - come tale devoluto alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente - pur incidendo sulla persistenza dell'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, resta di per sè estraneo ai doveri a questo strettamente inerenti ed alle reciproche obbligazioni contrattuali, sicché ove la contrattazione collettiva preveda, per il caso di accertata responsabilità del lavoratore da parte del giudice, il licenziamento di diritto e cioè automatico, a questo non può per tale fatto soltanto, attribuirsi la natura di provvedimento disciplinare che, dalla medesima contrattazione o, comunque dalle norme regolatrici del rapporto, non gli sia espressamente riconosciuta. Ne consegue che siffatto licenziamento non soggiace alla disciplina dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari la quale, sebbene, dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità di detta norma pronunziata con la sentenza n. 204 del 30 novembre 1982 dalla Corte costituzionale, risulti applicabile rispetto alla stessa sanzione espulsiva, anche ove non sia a tal fine espressamente richiamata dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, presuppone pur sempre, per la sua operatività che il licenziamento sia, a sua volta, individuato come sanzione disciplinare da parte di detta normativa. (V 912/84, mass n 433106; (V 1228/83, mass n 426016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)