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Sez. L, Sentenza n. 6317 del 13/12/1985 (Rv. 443411 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RISOLUZIONE E RECESSO) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONDANNA PENALE O PENA DETENTIVA DEL LAVORATORE - AZIONE NON CONNESSA CON LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E CHE NON LEDE LA FIGURA MORALE DEL LAVORATORE - PREVISIONE DI LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443411-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RISOLUZIONE E RECESSO) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONDANNA PENALE O PENA DETENTIVA DEL LAVORATORE - AZIONE NON CONNESSA CON LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E CHE NON LEDE LA FIGURA MORALE DEL LAVORATORE - PREVISIONE DI LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO - ILLEGITTIMITÀ.*

È illegittima - per violazione del disposto, di carattere inderogabile, dell'art. 8 statuto dei lavoratori, che fa divieto al datore di lavoro, anche nel corso dello svolgimento del rapporto, di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore - la clausola di un contratto collettivo che preveda il licenziamento del dipendente in caso di condanna penale ad una pena detentiva comminata con sentenza passata in giudicato per un'Azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e che ne leda la figura morale (principio affermato dal S.C. in relazione all'art. 51 lett. G) CCNL per i dipendenti delle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo, stipulato in data 14 aprile 1978). (V 476/84, mass n 432709; (V 4421/84, mass n 436316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 14/04/1978 num. 51 all. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)