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Sez. L, Sentenza n. 912 del 06/02/1984 (Rv. 433106 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTI QUALIFICATI DALLA NORMATIVA APPLICABILE DI NATURA DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433106-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTI QUALIFICATI DALLA NORMATIVA APPLICABILE DI NATURA DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 novembre 1982 n. 204, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari anche se per questi gli anzidetti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, le garanzie procedurali previste da dette Disposizioni debbono essere sempre applicate ai licenziamenti qualificati di natura disciplinare. (V 1781/81, mass n 412466; (Conf 1228/83, mass n 426016).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)