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Sez. L, Sentenza n. 480 del 26/01/1989 (Rv. 461596 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461596-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Al fine dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, l'art. 2103 cod. civ. non richiede che siano enunciate contestualmente le ragioni del trasferimento stesso, atteso che tale norma, nella parte in cui richiede che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento siano comprovate, comporta soltanto che tali ragioni - ove contestate - siano effettive e seriamente provate dal datore di lavoro. Pertanto, l'Onere della indicazione delle ragioni del trasferimento sorge a carico del datore di lavoro - pena l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento - soltanto ove il lavoratore ne faccia richiesta, trovando applicazione analogica l'art. 2 della legge n. 604 del 1966, che prevede l'insorgenza di analogo Onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento. (Conf 4572/86, mass n 447308).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)