Sez. L, Sentenza n. 1912 del 23/02/1998 (Rv. 512912 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Indicazione dei motivi - Obbligo del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Indicazione contestuale delle fonti di prova - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Ai fini dell'efficacia di un provvedimento di trasferimento, il datore di lavoro non ha l'obbligo di comunicarne al lavoratore le ragioni giustificative, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, siano effettive, e che di esse il datore di lavoro fornisca la prova, l'onere delle indicazioni delle ragioni del trasferimento sorgendo, a carico del datore di lavoro, nel solo caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta (analogamente a quanto disposto, dall'art. 2 della legge 604/66 in tema di licenziamento individuale), e fermo restando che l'onere di comunicazione non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)