Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 28/10/1974 (Rv. 371734 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO PARTICOLARE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO PARTICOLARE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'utilizzazione della cosa comune ad opera del compartecipante alla comunione puo avvenire non solo secondo la destinazione usuale della cosa, ma anche in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri compartecipanti, sempre che tale utilizzazione rientri tra le destinazioni normali della cosa e non alteri l'utilizzazione praticata dagli altri. (V 497'73, mass n 362506; 2341'72, mass n 359720) (V 2769'71, mass n 353943; 1026'68, mass n 332446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)