Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141428 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - IN GENERE - RICORSO DELL'IMPUTATO - MUTAMENTO IN SENSO PIU GRAVE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - INAPPLICABILITA DELL'AMNISTIA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA DELL'ART 515 COD PROC PEN IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - IN GENERE - RICORSO DELL'IMPUTATO - MUTAMENTO IN SENSO PIU GRAVE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - INAPPLICABILITA DELL'AMNISTIA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA DELL'ART 515 COD PROC PEN IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Anche su ricorso del solo imputato, la Cassazione puo di ufficio mutare in senso piu grave la qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'applicazione dell'amnistia applicabile al reato originariamente contestato. Cio non pertanto deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di legittimita costituzionale dell'art 515 cod proc pen, in relazione agli artt 3 e 24 cost, nella parte in cui consente anche nel giudizio di Cassazione l'attribuzione di una diversa qualificazione giuridica al fatto, sotto il profilo di una ingiustificata disparita di trattamento tra l'imputato non impugnante e quello impugnante, al quale sarebbe riservato un trattamento piu grave rispetto al primo.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)