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Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 30/03/1987 (Rv. 452144 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI TOTALE INCAPACITÀ - UNA DETERMINATA EPOCA - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI INCAPACITÀ NEL PERIODO PRECEDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452144-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI TOTALE INCAPACITÀ - UNA DETERMINATA EPOCA - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI INCAPACITÀ NEL PERIODO PRECEDENTE - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell'Onere della prova - nel senso che deve essere colui che vi ha interesse a dimostrare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo -, è inapplicabile nella diversa ipotesi in cui si tratti di stabilire se una persona, totalmente incapace in una determinata epoca, lo fosse anche in un'epoca precedente (nella specie circa sei mesi prima), poiché in tal caso il principio dell'Onere della prova non soffre deroga ed è chi sostiene la incapacità a doverne dare la dimostrazione. (V 4499/86, mass n 447251; (V 2741/82, mass n 420614; (V 162/81, mass n 410560; (V 6236/80, mass n 409966; (V 3411/78, mass n 392862; (V 2666/75, mass n 376632; (V 526/75, mass n 373830).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)