Sez. L, Sentenza n. 278 del 15/01/1988 (Rv. 456843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ DELLA GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ DELLA GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare dell'elemento della fiducia che deve effettivamente sussistere tra le parti; tale valutazione va operata con riferimento non al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. (Conf 4/86, mass n 443649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)